L’ordine di protezione europeo (OPE), come stabilito dalla direttiva 2011/99/UE, è stato recepito nella legislazione greca il 29/1/2016 dalla legge 4360/2016. Sebbene la Grecia abbia recepito e adattato in maniera molto soddisfacente la maggior parte delle disposizioni della direttiva, essa non è stata ancora attuata nella pratica. Questo perché il recepimento della direttiva OPE non è stato accompagnato da linee guida pratiche per i professionisti legali e sociali, nonché per le autorità giudiziarie coinvolte nella sua attuazione.
Nel diritto greco, le misure di protezione previste per le vittime di tutte le forme di violenza sono incluse nel Diritto Civile e Penale generico, mentre disposizioni più specifiche si trovano nella Legge sulla Violenza Domestica (D.M).
1) Nel Diritto Civile (articoli 731 e seguenti del Codice di Procedura Civile) sono previste misure di sicurezza e i tribunali civili possono disporre qualsiasi azione, omissione o tolleranza di un atto specifico da parte della persona contro cui la richiesta è diretta. La decisione del tribunale è di natura temporanea ed è valida solo se la vittima intenta una causa per la risoluzione definitiva del caso. Le misure di sicurezza che potrebbero indicativamente essere ordinate per la protezione delle vittime sono: lo sfratto dell’imputato dalla residenza familiare, il trasferimento, il divieto di avvicinarsi alla residenza o ai locali di lavoro del richiedente o alle residenze di parenti stretti/scuole per bambini e ricoveri. È possibile concedere anche una forma temporanea e immediata di protezione giudiziaria mediante l’emissione di un’ordinanza provvisoria, affinché le persone non rimangano senza protezione fino all’udienza sulle misure di sicurezza.
2) Nel Diritto Penale, le condizioni restrittive vengono imposte alla persona che costituisce un pericolo e sono indicativamente elencate nell’articolo 283 comma 1 (Codice di procedura penale); la fornitura di una garanzia, l’obbligo dell’accusato di presentarsi in certi periodi presso l’inquirente o un’altra autorità in Grecia o nel consolato greco all’estero, il divieto di recarsi o risiedere in un certo luogo o all’estero e il divieto di associarsi o incontrarsi con certe persone. L’autorità giudiziaria competente, le condizioni, la tipologia e la durata differiscono in ogni fase del procedimento penale. L’articolo 169A comma 2 del Codice penale prevede la reclusione fino a tre anni per chiunque violi gli ordini di restrizione della libertà di movimento o di residenza imposti da una decisione del tribunale o da un collegio di giudici.
3) Secondo la legge 3500/2006 sulla violenza domestica (V.D.), l’articolo 15 prevede misure di sicurezza che possono essere ordinate dai tribunali civili contro un colpevole (V.D.). Inoltre, nel contesto del procedimento penale, l’articolo 18 contiene una lista indicativa delle condizioni restrittive imposte all’autore di un reato (V.D.) e definisce la procedura, le condizioni e lo scopo della loro imposizione. È anche esplicitamente previsto che le suddette misure siano imposte per tutto il tempo necessario, poiché dopo la modifica della legge da parte della Convenzione di Istanbul, le condizioni restrittive imposte sono valide fino alla loro revoca, sostituzione o modifica da parte dell’autorità giudiziaria/dal procuratore competente che le ha imposte. L’articolo 18 comma 1 prevede anche una pena detentiva in caso di violazione delle misure/restrizioni sopra menzionate.
Come osservazione generale, un avvocato può invocare entrambe le disposizioni del diritto civile e penale greco, al fine di massimizzare la protezione di una persona in pericolo, dal momento che le misure di sicurezza sono per lo più rivolte alla sicurezza delle vittime, mentre le condizioni restrittive alle azioni dei perpetratori.
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